Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 16 Garanzia dei crediti in denaro e in titoli
1A garanzia dei crediti in denaro e in titoli connessi a operazioni pensionistiche, i crediti e gli impegni devono essere valutati quotidianamente al corso di mercato attuale tenendo conto degli interessi e dei redditi maturati spettanti al cedente e la differenza va compensata giornalmente («mark-to-market»). 2La compensazione deve essere effettuata in denaro o in valori mobiliari. I valori mobiliari devono essere comparabili per genere e qualità a quelli utilizzati nelle operazioni pensionistiche. |