Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 2 Principi
1La direzione del fondo o la SICAV può prestare valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto («principal»). 2La direzione del fondo o la SICAV può altresì incaricare un intermediario di mettere a disposizione di un mutuatario i valori mobiliari, sia a titolo fiduciario in quanto rappresentante indiretto («agent»), sia in quanto rappresentante diretto («finder»), tenendo conto delle disposizioni della presente sezione. 3La direzione del fondo o la SICAV stipula con ogni mutuatario o con ogni intermediario un contratto quadro standardizzato a norma dell’articolo 7 di prestito di valori mobiliari. |