Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 77 Organizzazione
1La banca depositaria garantisce l’autonomia dalla direzione del fondo o dalla SICAV a livello di locali, personale e funzioni. 2Nel delegare compiti alla banca depositaria, la direzione del fondo o la SICAV garantisce che non sorgano conflitti d’interesse. Al riguardo deve essere garantita, a livello di istruzioni, l’autonomia reciproca tra la direzione del fondo o la SICAV delegante, o i suoi mandatari, e le persone cui la banca depositaria ha affidato compiti a norma dell’articolo 73 LICol. I conflitti d’interesse che non possono essere evitati devono essere comunicati agli investitori. 3Le persone cui la banca depositaria ha affidato compiti a norma dell’articolo 73 LICol non possono assumere contemporaneamente compiti delegati dalla direzione del fondo o dalla SICAV. |