Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 83 Fondi immobiliari
(art. 59 cpv. 1 lett. b, 83 LICol e 86 cpv. 3 lett. b e 93 OICol1) 1Il fondo immobiliare e le società immobiliari di sua proprietà devono chiudere l’esercizio contabile lo stesso giorno. La FINMA può accordare deroghe se l’allestimento di una contabilità consolidata è garantito. 2Nel calcolo del valore netto di inventario devono essere prese in considerazione le imposte relative all’eventuale liquidazione del fondo immobiliare, in particolare le imposte sul reddito, le imposte sugli utili da sostanza immobiliare ed eventualmente le imposte sul trapasso di proprietà. 3In una misura economicamente appropriata gli ammortamenti su immobili, compresi gli accessori, possono essere addebitati al conto economico. |