Ordinanza
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Art. 3 Modifiche di lieve entità
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, dopo aver sentito i Cantoni, modificare lievemente la descrizione esatta degli oggetti. Sono considerate di lieve entità le modifiche minime del perimetro e i cambiamenti minimi del contenuto della descrizione, sempre che i motivi dell’importanza nazionale di un oggetto e i suoi obiettivi di protezione rimangano immutati. |