Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
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Art. 45 Organizzazione, continuità operativa e sistemi informatici
(art. 8, 13 e 14 LInFi) 1La controparte centrale è tenuta a istituire un comitato di rischio comprendente rappresentanti dei partecipanti, dei partecipanti indiretti e dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Il comitato fornisce consulenza alla controparte centrale in tutti gli ambiti che possono ripercuotersi sulla gestione del rischio della controparte centrale. 2La controparte centrale deve prevedere procedure, una pianificazione delle capacità e capacità ridondanti sufficienti affinché in caso di perturbazione i sistemi siano in grado di elaborare tutte le restanti transazioni prima della fine della giornata. |
