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Art. 10 Equilibrio tariffale
1 La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché i servizi di trasporto equivalenti e oggetto di un’ordinazione siano offerti in tutto il Paese a tariffe comparabili. I costi di produzione più alti in regioni svantaggiate dal punto di vista geografico o per altri motivi non giustificano tariffe notevolmente più elevate. 2 D’intesa con la Confederazione e i Cantoni, le imprese di trasporto possono continuare a offrire agevolazioni tariffali agli indigeni. |