Ordinanza
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Art. 24 Trasmissione di diritti su archivi per utilizzazione a fini commerciali
(art. 19 LAr) 1 L’Archivio federale può, per mezzo di un’autorizzazione, trasmettere a terzi diritti su archivi per utilizzazione a fini commerciali. Base dell’autorizzazione è una richiesta scritta indirizzata all’Archivio federale. 2 L’autorizzazione può essere rilasciata se:
3 Se i diritti di utilizzazione vengono concessi a istituzioni o persone che non agiscono a scopo di lucro, l’Archivio federale può rinunciare all’indennizzo. 4 L’autorizzazione può essere subordinata a oneri e condizioni. 5 Per l’utilizzazione a fini commerciali di archivi di servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti, è necessario il consenso dell’Archivio federale. 6 La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa. |