Ordinanza
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Art. 10 Esposizioni a pericolo transitorie
1 Se nel corso della costruzione, dell’esercizio o della manutenzione di linee elettriche, di altri impianti elettrici o di impianti quali ferrovie, funivie, trasporti in condotta e strade nazionali, sorgono condizioni di pericolo reciproche, gli esercenti degli impianti interessati devono provvedere ad informarsi tra loro e ad accordarsi sulle misure di protezione necessarie. 2 L’esercente della linea annuncia il caso all’organo di controllo e comunica le misure di protezione concordate. |
