Ordinanza
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Art. 9 Procedura
1 L’autorizzazione di importare e conseguentemente di immettere specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d’altri Paesi è retta dall’articolo 20 dell’ordinanza del 4 settembre 201333 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.34 2 Un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale) è necessaria per l’immissione di specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d’altri Paesi o d’altre regioni.35 3 La relativa domanda di autorizzazione, debitamente motivata, deve essere presentata all’autorità cantonale competente, che la trasmette poi, con il suo preavviso, all’Ufficio federale. 33 RS 453.0 34 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 20133111). 35 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). |