Ordinanza
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Art. 8s Membri di una commissione al servizio della Confederazione
1 I membri e i membri supplenti delle commissioni extraparlamentari impiegati presso l’Amministrazione federale centrale o decentralizzata non hanno diritto a un indennizzo. 2 Eccezioni sono ammesse con l’accordo dell’autorità competente se la qualità di membro della commissione non è in rapporto con l’impiego presso l’Amministrazione federale centrale o decentralizzata. 3 Le indennità per i viaggi di servizio, i pasti e i pernottamenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili al personale federale. |