Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012) |
|
Art. 14 Domanda d'informazioni alle missioni svizzere all'estero
1Le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni presso le Comunità europee e le organizzazioni internazionali trasmettono le domande di informazioni a loro presentate al servizio competente presso il Dipartimento federale degli affari esteri. Il Dipartimento disciplina le competenze.1 2L'ordinanza del 10 dicembre 20042 sui controlli militari resta applicabile alle domande d'informazione relative ai controlli militari all'estero.3 1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 2 all'O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2331). |
