Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012) |
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Art. 25 Numero personale d'identificazione
1L'organo federale che, per la gestione delle sue collezioni di dati, introduce un numero personale d'identificazione, crea un elemento identificante non significante riservato al suo campo d'attività. È un elemento identificante non significante un insieme di caratteri attribuito in modo biunivoco a ogni persona registrata in una collezione di dati e che non dà, preso in sé, nessuna informazione sulla persona. 2L'utilizzazione di un numero personale d'identificazione da parte di un altro organo federale o cantonale nonché di un privato è sottoposta all'approvazione dell'organo interessato. 3L'organo interessato può concedere l'approvazione se i trattamenti previsti dei dati sono in rapporto stretto con il settore per cui è stato creato l'elemento identificante richiesto. 4Se del caso, l'utilizzazione del numero dell'AVS è retta dalla legislazione sull'AVS. |
