Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012) |
Art. 27 Procedura d'autorizzazione di sistemi pilota
1Prima di consultare le unità amministrative interessate, l'organo federale competente del sistema pilota comunica all'Incaricato come viene garantito il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 17a LPD e lo invita a esprimere un preavviso. 2L'Incaricato esprime un preavviso sul rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17a capoversi 1 e 2 LPD. A tal fine, l'organo federale competente gli mette a disposizione tutti i documenti necessari, e in particolare:
3L'Incaricato può esigere altri documenti e procedere a verifiche complementari. 4L'organo federale competente informa l'Incaricato di ogni modifica importante che concerne il rispetto delle condizioni poste dall'articolo 17a LPD. Se necessario, l'Incaricato esprime un nuovo preavviso. 5Il preavviso dell'Incaricato è allegato alla proposta indirizzata al Consiglio federale. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993). |