Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012) |
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Art. 32 Documentazione
1Gli organi federali comunicano all'Incaricato tutti i disegni di atti legislativi concernenti il trattamento di dati personali, la protezione dei dati e l'accesso a documenti ufficiali.1 In materia di protezione dei dati, i dipartimenti e la Cancelleria federale gli comunicano le loro decisioni in forma anonima nonché le loro direttive.2 2L'Incaricato deve disporre della documentazione necessaria per la sua attività. Gestisce un sistema d'informazioni e di documentazione autonomo per la registrazione, la gestione, l'indicizzazione e il controllo della corrispondenza e delle pratiche, così come per la pubblicazione online di informazioni d'interesse generale e del registro delle collezioni di dati.3 3Il Tribunale amministrativo federale ha accesso alla documentazione scientifica dell'Incaricato.4 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993). |
