Ordinanza
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Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti
Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a per i quali è opportuno che parti di essi siano attuate in un Paese confinante. |