Ordinanza
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Art. 4 Obbligo di ricusazione
(art. 20 LOGA) 1 Il presidente della Confederazione constata la ricusazione del membro interessato, del cancelliere della Confederazione o di un vicecancelliere. Se il presidente della Confederazione stesso è interessato da un motivo di ricusazione, spetta al vicepresidente constatare la ricusazione. 2 Se la ricusazione è controversa, il Consiglio federale decide in assenza della persona interessata. 3 Le persone che hanno l’obbligo di ricusarsi non possono partecipare né alla preparazione della decisione né alla procedura di corapporto. Di norma la competenza per l’affare è affidata al supplente. 4 Le persone che hanno l’obbligo di ricusarsi non possono essere presenti alle deliberazioni e non possono partecipare alla procedura decisionale. |
