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Art. 17 Annuncio di eventi straordinari
1 I detentori di impianti di depurazione delle acque di scarico che immettono tali acque in un ricettore naturale devono provvedere affinché venga annunciato immediatamente all’autorità ogni evento straordinario che possa rendere impossibile l’immissione conforme alle prescrizioni, oppure l’utilizzazione o l’eliminazione dei fanghi di depurazione nel modo previsto. 2 I detentori di aziende che evacuano acque industriali devono provvedere affinché venga annunciato immediatamente al detentore dell’impianto di depurazione delle acque di scarico ogni evento straordinario che possa ostacolare o disturbare il corretto funzionamento di tale impianto. 3 In caso di evento straordinario, l’autorità provvede affinché la collettività e i privati interessati vengano informati tempestivamente circa le possibili ripercussioni nocive sulle acque. Se si temono ripercussioni rilevanti oltre i confini cantonali o nazionali, essa provvede affinché ne siano informati anche la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) nonché i vicini Cantoni e Stati interessati. 4 ...12 5 Restano salvi ulteriori obblighi di notifica e d’informazione previsti dall’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti. 12 Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791). |