Ordinanza
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Art. 43 Fissazione e pagamento
1 L’Ufficio federale fissa i sussidi annuali nei limiti dell’articolo 17 capoverso 1 LPC e ne paga una metà all’inizio del mese di gennaio e la restante metà al più tardi nel mese di luglio alla Fondazione Pro Senectute, all’Associazione Pro Infirmis, e alla Fondazione Pro Juventute. L’Ufficio federale può stabilire scadenze di pagamento diverse, ma al massimo quattro pagamenti per anno.179 2 Le istituzioni di utilità pubblica devono amministrare i sussidi separatamente. Esse devono preparare un bilancio preventivo annuo sull’uso dei sussidi federali. Sui sussidi e le prestazioni concesse con essi, deve essere tenuta una contabilità separata. Eventuali interessi devono essere usati per gli stessi scopi dei sussidi.180 3 Non più del 10 per cento dei sussidi può servire a compensare le spese di applicazione comprovate, nella misura in cui questi costi non siano già compensati nell’ambito di un contratto di prestazioni con l’AVS o l’AI. Per quelle che superano i due milioni di franchi la percentuale massima è del 5 per cento. Sono considerate spese d’applicazione i salari e gli oneri sociali, le spese per i locali, il segretariato e i trasporti. L’Ufficio federale può stabilire le spese da prendere in considerazione e autorizzare una partecipazione più elevata alle spese, quando le prove corrispondenti sono prodotte.181 4 L’articolo 42 è applicabile per analogia. 179 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4617). 180Nuovo testo giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). 181Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5637). |