Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 43 Fissazione e pagamento

1 L’Uf­fi­cio fed­erale fissa i sussidi an­nu­ali nei lim­iti dell’ar­ti­colo 17 ca­pover­so 1 LPC e ne paga una metà all’iniz­io del mese di gen­naio e la rest­ante metà al più tardi nel mese di luglio alla Fondazione Pro Senec­tute, all’As­so­ciazione Pro In­firmis, e alla Fondazione Pro Ju­ven­tute. L’Uf­fi­cio fed­erale può sta­bi­lire scaden­ze di paga­mento di­verse, ma al massimo quat­tro paga­menti per an­no.179

2 Le istituzioni di util­ità pub­blica devono am­min­is­trare i sussidi sep­arata­mente. Esse devono pre­parare un bil­an­cio pre­ventivo an­nuo sull’uso dei sussidi fed­er­ali. Sui sussidi e le prestazioni con­cesse con es­si, de­ve es­sere ten­uta una con­t­ab­il­ità sep­arata. Even­tu­ali in­teressi devono es­sere us­ati per gli stessi scopi dei sussidi.180

3 Non più del 10 per cento dei sussidi può ser­vire a com­pensare le spese di ap­plicazione com­provate, nella misura in cui questi costi non si­ano già com­pens­ati nell’am­bito di un con­tratto di prestazioni con l’AVS o l’AI. Per quelle che su­per­ano i due milioni di fran­chi la per­cen­t­uale massima è del 5 per cento. Sono con­sid­er­ate spese d’ap­plicazione i salari e gli oneri so­ciali, le spese per i loc­ali, il se­gret­ari­ato e i tras­porti. L’Uf­fi­cio fed­erale può sta­bi­lire le spese da pren­dere in con­sid­erazione e autoriz­zare una parte­cipazione più el­ev­ata alle spese, quando le prove cor­rispond­enti sono pro­dotte.181

4 L’ar­ti­colo 42 è ap­plic­abile per ana­lo­gia.

179 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4617).

180Nuovo testo giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

181Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5637).

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