Ordinanza
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Art. 12 Protezione di persone in Svizzera
1 Fedpol incarica della protezione di persone in Svizzera le competenti autorità cantonali di polizia oppure servizi di sicurezza privati. 2 Per la protezione delle persone di cui all’articolo 6 lettere c–d, fedpol può impiegare personale specializzato dell’Amministrazione federale. Informa le competenti autorità cantonali di polizia in merito a tale impiego. 3 Fedpol coordina le misure se l’incarico deve essere affidato a più servizi. |