Ordinanza
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Art. 64 Progetti
1 I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze minime:
2 Il Cantone deve presentare all’UFAG le domande di autorizzazione di un progetto e del rispettivo finanziamento unitamente a un rapporto di progetto, per la verifica delle esigenze minime. La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno precedente l’inizio della durata del progetto. 3 L’UFAG autorizza i progetti e il rispettivo finanziamento. 4 Il contributo della Confederazione è versato per progetti che durano otto anni. 5 È possibile derogare alla durata del progetto di cui al capoverso 4 se ciò consente un coordinamento con un progetto di interconnessione di cui all’articolo 61 capoverso 1. La Confederazione tiene conto anche di misure convenute dopo l’avvio del progetto. 6 Nell’ultimo anno del periodo d’attuazione, per ogni progetto il Cantone presenta all’UFAG un rapporto di valutazione. 7 Il contributo della Confederazione è versato annualmente. |