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Art. 13 Creazione di posti di tirocinio e di formazione
(art. 4 cpv. 2 lett. j LPers) 1 Il DFF stabilisce la politica dell’Amministrazione federale in materia di formazione professionale e stanzia le risorse necessarie in un bilancio preventivo centralizzato. 2 I Dipartimenti creano in modo mirato posti di tirocinio e di formazione per i diplomati delle scuole universitarie. Essi sostengono misure di promozione della formazione professionale. |