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Art. 14 Informazione
(art. 4 cpv. 2 lett. k LPers) 1 Superiori e collaboratori si scambiano tempestivamente ed esaustivamente le informazioni in merito a tutte le questioni rilevanti per il lavoro. 2 I Dipartimenti informano tempestivamente ed esaustivamente il proprio personale. 3 Il DFF assicura un’informazione regolare del personale federale.47 4 Forma e contenuto dell’informazione devono rispondere ai bisogni dei destinatari. 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). |