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Art. 18a Disdetta in caso d’impedimento al lavoro per malattia o infortunio 22
(art. 10 cpv. 3 e 12 cpv. 2 LPers) 1 In caso d’impedimento al lavoro per malattia o infortunio, una volta decorso il periodo di prova il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro in via ordinaria al più presto per la fine di un periodo di impedimento al lavoro di almeno due anni.23 2 Se un motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 4 LPers esisteva già prima dell’inizio dell’impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro prima del termine del periodo di cui al capoverso 1 invocando siffatto motivo, a condizione che il motivo di disdetta sia stato comunicato all’impiegato prima dell’inizio dell’impedimento al lavoro. È fatta salva la disdetta fondata sull’articolo 10 capoverso 3 lettera c LPers, a condizione che l’incapacità o l’inattitudine sia dovuta a motivi di salute. 3 Se l’impiegato si rifiuta di collaborare ai provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 4 capoverso 3 oppure non segue le prescrizioni mediche secondo l’articolo 67 capoverso 4, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro prima del termine del periodo di cui al capoverso 1, a condizione che esista un motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 4 LPers. 4 Il datore di lavoro può disdire per inattitudine, prima del termine del periodo di cui al capoverso 1, il rapporto di lavoro di un impiegato nei confronti del quale l’assicurazione per l’invalidità ha riconosciuto una permanente incapacità parziale al lavoro, a condizione che gli sia offerto un lavoro ragionevolmente esigibile. La disdetta può essere data al più presto con effetto dall’inizio del versamento della rendita d’invalidità. 22 Introdotto dal n. I dell’O del TF del 24 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2453). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. all’art. 89a. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 18 dic. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 619). |