Ordinanza
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Art. 26 Compiti dei Cantoni
1 I Cantoni assicurano un’esecuzione adeguata ed efficace dei compiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. A tale scopo designano i servizi ufficiali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici e li comunicano all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.70 2 I Cantoni, nelle loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 dell’O del 2 ott. 198971 sulla pianificazione del territorio), prendono in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la presente ordinanza. Vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l’utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione. 70Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 71[RU 1989 1985, 1996 1534. RU 2000 2047art. 50]. Vedi ora l’O del 28 giu. 2000 (RS 700.1). |