Ordinanza
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Art. 27 Comunicazione di testi legali e decisioni
1 I Cantoni comunicano all’UFAM, all’UFC o all’USTRA i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.72 2 Le autorità competenti comunicano all’UFAM le seguenti decisioni:
3 Se la CFNP, la CFMS, l’UFAM, l’UFC e l’USTRA hanno collaborato ad un progetto giusta l’articolo 2, l’autorità competente comunica loro, su domanda, le relative decisioni. 72Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 73 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). 74 Introdotta dal n. II dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 75RS 700 |