Ordinanza
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Art. 4 Aiuti finanziari globali 16
1 Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione secondo l’articolo 13 LPN sono concessi globalmente in virtù di un accordo programmatico. 2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni. 4 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA emanano direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico. 16 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |