Ordinanza
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Art. 14 Trattamento fiscale
1 ...12 2 In caso di restituzione del prelievo anticipato, le imposte pagate vengono rimborsate senza interessi. Se vi sono stati diversi prelievi anticipati, in caso di restituzione di questi ultimi le imposte pagate vengono rimborsate secondo l’ordine dei prelievi anticipati. Se più Cantoni sono coinvolti si procede nello stesso modo. 3 Per la restituzione delle imposte dev’essere inoltrata una richiesta scritta all’autorità che le ha riscosse. Il richiedente deve inviare un attestato indicante:
12 Abrogato dal n. 1 dell’all. all’O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279). |