Ordinanza
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Art. 3 Procedura
1 Il Governo cantonale o i dipartimenti federali indirizzano la loro richiesta d’aiuto al Consiglio federale. 2 Il Consiglio federale decide in merito alle richieste:
2 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo. |