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Art. 27 Compiti della Confederazione
1 La Confederazione acquisisce le sirene fisse, il relativo sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili. 2 L’UFPP stabilisce i requisiti tecnici delle sirene e del sistema di attivazione a distanza nonché le prescrizioni d’installazione. 3 Elabora la pianificazione dell’allarme, in base alla quale in seguito stabilisce le ubicazioni. 4 Garantisce il rispetto delle disposizioni del diritto edilizio e della proprietà per l’installazione e l’esercizio delle sirene nella loro ubicazione. 5 È responsabile per l’installazione, il collaudo, la manutenzione, la salvaguardia del valore e lo smantellamento delle sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e ne assicura la permanente prontezza d’esercizio. 6 Consegna le sirene mobili ai Cantoni. 7 D’intesa con i Cantoni, può dare loro incarico di predisporre nuove ubicazioni per sirene. A titolo di indennizzo versa ai Cantoni un importo forfettario pari a 1000 franchi per ogni ubicazione. 8 D’intesa con i Cantoni, può dare loro incarico di predisporre la sostituzione di sirene in un’ubicazione. A titolo di indennizzo, versa ai Cantoni un importo forfettario pari a 500 franchi per ogni ubicazione. |