1 In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, la CENAL assume i seguenti compiti:
- a.
- impiega l’organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni secondo l’allegato 1;
- b.
- raccoglie i dati e le informazioni necessari per allestire un quadro della situazione radiologica e li analizza;
- c.
- calcola, stila un bilancio e verifica le dosi di radiazione della popolazione nella fase acuta;
- d.
- allestisce un quadro della situazione radiologica al fine di ordinare le misure di protezione nella fase acuta;
- e.
- provvede a informare tempestivamente e adeguatamente i competenti organi della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché i gestori di infrastrutture critiche;
- f.
- avvisa e informa l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e gli Stati limitrofi conformemente alle convenzioni applicabili in materia;
- g.
- sottopone le richieste di prestazioni militari per l’organizzazione d’intervento secondo l’articolo 2 per il tramite del centro di monitoraggio della situazione dell’esercito.
2 Fintanto che i competenti organi federali non sono operativi, la CENAL adotta, secondo la Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) di cui all’allegato 2, i seguenti provvedimenti d’urgenza:
- a.
- in caso di pericolo imminente allerta le autorità federali, cantonali e del Principato del Liechtenstein come pure i gestori di infrastrutture critiche;
- b.
- all’occorrenza, allerta e informa la popolazione e diffonde raccomandazioni sul comportamento da adottare;
- c.
- in caso d’evento dispone l’allarme alla popolazione svizzera e del Principato del Liechtenstein, la informa e impartisce istruzioni sul comportamento da adottare.
3 Informa gli organi competenti della Confederazione e del Principato del Liechtenstein dei provvedimenti d’urgenza adottati per gestire la situazione, affinché possano ripristinare le competenze ordinarie.