|
Art. 51 Definizione e principi
1 Sono considerate professionalmente esposte a radiazioni le persone che:
2 Le persone che sono esposte esclusivamente al radon sul posto di lavoro sono considerate professionalmente esposte a radiazioni soltanto se così possono accumulare una dose efficace di oltre 10 mSv all’anno (art. 167 cpv. 3). 3 Il titolare della licenza o, per il personale di volo, l’operatore di aeromobili, designa tutte le persone che nell’azienda sono professionalmente esposte a radiazioni. 4 Egli informa periodicamente le persone professionalmente esposte a radiazioni nella propria azienda in merito: a. alle dosi di radiazione previste nell’ambito della loro attività; b. ai limiti di dose loro applicabili; c. ai rischi per la salute che comporta la loro attività; d. ai provvedimenti di radioprotezione che devono essere osservati per la loro attività; e. ai rischi di un’esposizione a radiazioni per il nascituro. |