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Art. 86 Inventario, obbligo di tenere un registro e di allestire un rapporto
1 Per la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate, i titolari delle licenze devono tenere un inventario. 2 Devono tenere un registro sull’acquisto, l’impiego, la consegna e lo smaltimento di materiali radioattivi. 3 Devono allestire annualmente un rapporto, all’attenzione dell’autorità di vigilanza, sul commercio con sorgenti di radiazioni e fornire le seguenti indicazioni:
4 L’autorità preposta al rilascio delle licenze può prevedere nella licenza obblighi supplementari di tenere un registro e di allestire un rapporto. |