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Art. 3 Immissione in commercio
1 Per immissione in commercio si intende il trasferimento o la cessione a terzi a titolo oneroso o gratuito di una macchina o di un’attrezzatura a scopo di smercio o uso in Svizzera. 2 È considerata immissione in commercio la messa in servizio di macchine e attrezzature in esercizio proprio, nel caso in cui non sia preceduta da alcuna immissione in commercio secondo il capoverso 1. 3 Non è considerato immissione in commercio il trasferimento di macchine e attrezzature a fini sperimentali, di trasformazione o esportazione. |
