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Art. 37 Cognome del figlio di genitori coniugati 128
1 Il cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio è retto dall’articolo 270 CC. 2 Se portano cognomi diversi e in occasione del matrimonio non hanno determinato il cognome dei figli, al momento della notificazione della nascita del primo figlio i genitori dichiarano per scritto all’ufficiale dello stato civile quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli.129 3 Se in occasione del matrimonio hanno determinato quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli, i genitori possono, al momento della notificazione della nascita del primo figlio o entro un anno dalla nascita, dichiarare per scritto e congiuntamente che il figlio porterà il cognome da celibe o nubile dell’altro genitore (art. 270 cpv. 2 CC). 4 In Svizzera la dichiarazione può essere fatta a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All’estero può essere fatta presso la rappresentanza svizzera. 5 Le firme sono autenticate se la dichiarazione di cui al capoverso 3 non è fatta al momento della notificazione della nascita. 128 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). 129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327). |