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Art. 1 Superfici per la promozione della biodiversità
(art. 6 cpv. 1 lett. a n. 1 OSCi) 1 Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD), per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d’impiego hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:
2 Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 OPD, per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d’impiego hanno diritto a 0,21 giorni di servizio per albero per:
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