Ordinanza
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Art. 8 Registrazione delle telefonate a scopo probatorio
1 Il Servizio SCPT registra a scopo probatorio le telefonate attinenti all’adempimento dei suoi compiti. 2 Eventuali valutazioni delle registrazioni sono eseguite dall’incaricato della protezione dei dati del Servizio SCPT. 3 Le registrazioni delle telefonate sono conservate dal Servizio SCPT per due anni e in seguito devono essere distrutte. |