|
Art. 11 Stesura definitiva e approvazione del progetto generale
1 I documenti del progetto generale devono comprendere:
2 Il DATEC sottopone al Consiglio federale per decisione il progetto generale entro nove mesi dalla stesura definitiva dei documenti ricevuti, concordata con il Cantone interessato. 3 Il Consiglio federale decide circa le controversie sorte nell’ambito dell’approvazione. 4 Se, durante l’elaborazione del progetto esecutivo, si constata che i costi dello stesso superano quelli del progetto generale di oltre il 10 per cento senza tenere conto del rincaro, l’aumento dei costi deve essere sottoposto per decisione al Consiglio federale. Per i progetti i cui costi sono inferiori a 100 milioni di franchi, gli aumenti di costi superiori a 10 milioni di franchi (senza rincaro) necessitano dell’approvazione del Consiglio federale. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263). |