Ordinanza
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Art. 27 Divieti
1 Gli animali non possono essere alimentati con proteine derivate da animali della loro stessa specie. Fanno eccezione gli animali acquatici. 2 I pesci d’allevamento non possono essere alimentati con proteine derivate da pesci d’allevamento della loro stessa specie. 3 Gli animali da reddito non possono essere alimentati con:
4 Per l’attuazione dei capoversi 1–3, d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura l’USAV può stabilire in un’ordinanza metodi tecnici e valori soglia nonché criteri per impedire contaminazioni incrociate fra gli alimenti per animali per diverse specie.66 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). |