Ordinanza
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Art. 13 Aiuti finanziari per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale
(art. 14 cpv. 1 lett. c LTBC) 1 Gli aiuti finanziari per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale di uno Stato contraente sono concessi esclusivamente ad autorità statali e a organizzazioni internazionali. 2 Ammontano al massimo a 50 000 franchi. 3 Sono versati solo se lo Stato contraente fornisce una prestazione propria proporzionale alla sua capacità finanziaria. 4 Essi servono a coprire:
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