Ordinanza
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Art. 26 Depositi doganali e depositi franchi doganali 11
1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione notifica per scritto all’ufficio doganale l’immagazzinamento di beni culturali in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.12 2 La notifica deve comprendere i documenti e le indicazioni di cui all’articolo 25. 11 Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. 9 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). 12 Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. 9 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). |