Ordinanza
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Art. 4 Contributi e mutui
1 La Confederazione accorda i contributi d’investimento per la costruzione, l’ampliamento o l’ammodernamento di impianti di trasbordo TC e di binari di raccordo ubicati in Svizzera sotto forma di contributi a fondo perso. 2 Essa accorda i contributi d’investimento per la costruzione e l’ampliamento di impianti di trasbordo TC all’estero sotto forma di contributi a fondo perso o di mutui rimborsabili senza interessi. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) stabilisce la suddivisione tra contributi a fondo perso e mutui in base al presumibile effetto dell’investimento sul trasferimento del traffico merci pesante transalpino dalla strada alla rotaia. 3 Il beneficiario deve garantire i mutui rimborsabili senza interessi mediante pegno immobiliare o garanzia bancaria. L’UFT può esigere che i contributi a fondo perso siano garantiti da pegno immobiliare o garanzia bancaria. 4 La Confederazione accorda i contributi d’investimento per la costruzione di impianti portuali sotto forma di mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente. |