Ordinanza
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Art. 11 Liquidazione da parte degli eredi o dei legatari
1 L’aliquota d’imposta è stabilita secondo l’articolo 10 se gli eredi o i legatari del contribuente non continuano l’attività lucrativa indipendente e liquidano l’impresa individuale entro cinque anni civili dall’anno del decesso del contribuente. Lo stesso vale se gli eredi o i legatari non continuano l’attività del contribuente in una società di persone e se, entro lo stesso periodo, la società di persone è liquidata o la quota sociale è alienata. 2 Se gli eredi o i legatari del contribuente non continuano l’attività lucrativa indipendente e non liquidano l’impresa individuale entro cinque anni civili dal decesso del contribuente, alla scadenza di questo termine si procede a un conteggio fiscale sistematico ai sensi del capoverso 1. 3 Il mero adempimento degli obblighi sussistenti al momento della devoluzione ereditaria non è considerato continuazione dell’attività lucrativa indipendente. 4 Gli eredi e i legatari non possono far valere un riscatto fittizio ai sensi dell’articolo 5. |