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Art. 48 Dibattito dei gruppi e dibattito breve 49
1 Nel dibattito dei gruppi hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e i proponenti. Nel dibattito dei gruppi ridotto il tempo di parola previsto per il dibattito di entrata in materia dall’articolo 44 è dimezzato, eccezion fatta per il tempo di parola assegnato agli altri oratori di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera d.50 2 Nel dibattito breve, hanno diritto di parola soltanto i relatori delle minoranze delle commissioni. 2bis Nel dibattito breve su mozioni e postulati di singoli deputati o di gruppi, ha diritto di parola il primo deputato che ha proposto la reiezione dell’intervento.51 3 Rimane salvo in ogni caso l’articolo 46 capoversi 3 e 4. 49 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 15832665). 50 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 15832665). 51 Introdotta dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 15832665). |