Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 107
5. Credito garantito da più fondi 1Se più fondi appartenenti allo stesso proprietario sono costituiti in pegno per il credito per cui l'esecuzione è promossa, se ne realizzerà soltanto quanto basti per soddisfare il creditore pignoratizio istante e i crediti garantiti da pegno precedenti in grado (art. 119 cpv. 2 LEF). Saranno realizzati in primo luogo i fondi che non sono gravati da diritti di pegno posteriori in grado a quello del creditore procedente. 2Se i fondi costituiti in pegno per il medesimo credito appartengono a diversi proprietari, saranno venduti anzitutto i fondi appartenenti al debitore. Se il loro ricavo è insufficiente, si procederà alla vendita dei fondi appartenenti a terzi, che dovranno essere realizzati tutti nel medesimo incanto (art. 816 cpv. 3 CC1). 3Le condizioni d'incanto indicheranno l'ordine nel quale i fondi verranno messi all'asta (art. 45 lett. b). |