Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 90
D. Annotazione d'una restrizione della facoltà di disporre dietro domanda del cre-ditore 1Dietro domanda del creditore pignoratizio procedente, l'ufficio richiederà l'annotazione sul registro fondiario d'una restrizione della facoltà di disporre nel senso dell'articolo 960 del CC1 (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a e 23a lett. a):2
2L'ufficio darà conoscenza di questo disposto al creditore istante contemporaneamente alla notifica del duplo del precetto esecutivo. 1 RS 210 |