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Art. 21 Termine per la presentazione delle proposte 45
1 Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell’anno delle elezioni e designa l’autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.46 2 Le proposte devono giungere al Cantone il più tardi nel giorno previsto come termine per la presentazione. 3 I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale tutte le proposte ricevute. 45Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). 46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
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Art. 22 Numero e designazione dei candidati
1 Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome più di due volte. Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati. 2 Le proposte devono indicare, per ogni candidato: - a.
- il cognome e il nome ufficiali;
- b.
- il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
- c.
- il sesso;
- d.
- la data di nascita;
- e.
- l’indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;
- f.
- i luoghi d’origine, incluso il Cantone di appartenenza; e
- g.
- la professione.47
3 Ogni candidato deve dichiarare per scritto che accetta la proposta. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato.48 47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). 48Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
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Art. 23 Denominazione della proposta
Ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre. I gruppi che presentano proposte con elementi identici nella denominazione principale al fine di congiungerle designano una delle proposte quale lista privilegiata.49
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Art. 24 Numero dei firmatari 50
1 Ogni proposta dev’essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: - a.
- 100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi;
- b.
- 200 nei Cantoni con 11 sino a 20 seggi;
- c.
- 400 nei Cantoni con oltre 20 seggi.51
2 Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta. 3 L’obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell’anno precedente l’elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell’ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.52 4 Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.53
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Art. 25 Rappresentanti
1 I firmatari della proposta devono designare un rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo. 2 Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.
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Art. 26 Consultazione delle proposte
Gli elettori del circondario possono prender visione delle proposte e dei nomi dei firmatari presso l’autorità competente.
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Art. 27 Candidature plurime 54
1 Se il nome di un candidato figura su più di una proposta del circondario, il Cantone lo stralcia immediatamente da tutte le proposte. 2 La Cancelleria federale stralcia immediatamente dalla proposta quei candidati il cui nome figura già su liste o proposte di altri Cantoni. 3 La Cancelleria federale notifica senza indugio gli stralci ai Cantoni interessati.
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Art. 29 Rettificazioni; proposte di sostituzione
1 Il Cantone esamina le proposte e assegna al rappresentante dei firmatari un termine per rettificarle, per modificare denominazioni che si prestano a confusione e per sostituire i candidati stralciati d’ufficio.56 2 I proposti alla sostituzione devono confermare per scritto l’accettazione della candidatura.57 Se manca tale conferma, il nome figura già su un’altra lista o il proposto non è eleggibile, la proposta di sostituzione è stralciata.58 Se il rappresentante dei firmatari non dispone altrimenti, le proposte di sostituzione sono inserite in fine alla proposta di candidatura. 3 La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto un candidato, è stralciato unicamente il nome di costui. 4 Dopo il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature, le proposte non possono più essere modificate. È fatto salvo l’annullamento ufficiale di candidature plurime scoperte successivamente (art. 32a). Il diritto cantonale può limitare a una settimana il termine per la modifica.59
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Art. 30 Liste
1 Le proposte di candidatura definitivamente stabilite prendono il nome di liste. 2 Le liste sono munite di un numero progressivo.
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Art. 31 Congiunzione di liste 60
1 Due o più liste possono essere congiunte per dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti entro il termine per la modifica (art. 29 cpv. 4). Fra le congiunzioni di liste, solo le sotto-congiunzioni sono autorizzate. 1bis Sono autorizzate soltanto le sotto-congiunzioni tra le liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l’appartenenza di un gruppo, la regione o l’età dei candidati. 2 Le congiunzioni e sotto-congiunzioni devono essere indicate sulle liste. 3 Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione di liste non possono essere revocate.
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Art. 32 Pubblicazione delle liste 61
1 Il Cantone pubblica il più presto possibile nel proprio Foglio ufficiale le liste, con la loro denominazione, il numero progressivo e l’indicazione delle congiunzioni e sotto-congiunzioni. 2 La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica le liste con il cognome e il nome ufficiali, l’anno di nascita, i luoghi d’origine e il domicilio dei candidati.62 61Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). 62 Introdotto dall’art. 21 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044929; FF 20036699). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
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Art. 32a Annullamento di candidature 63
1 Se dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite è scoperta una candidatura plurima, quest’ultima è dichiarata nulla su tutte le liste interes-sate: - a.
- dal Cantone, se lo stesso candidato figura su più liste del Cantone;
- b.
- dalla Cancelleria federale, se lo stesso candidato figura su liste di più Cantoni.
2 I Cantoni interessati e la Cancelleria federale si comunicano immediatamente quali candidature sono state dichiarate nulle. 3 Per quanto possibile, i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla sono stralciati dalle liste prima che queste ultime siano pubblicate. 4 L’annullamento di una candidatura che figura su liste già pubblicate è pubblicato immediatamente in forma elettronica e nel Foglio ufficiale di tutti i Cantoni interessati, nonché nel Foglio federale, con l’indicazione dei motivi dell’annullamento. 63 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
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Art. 33 Allestimento e consegna delle schede
1 Per tutte le liste, i Cantoni allestiscono schede in cui sono prestampate la denominazione, all’occorrenza l’indicazione della congiunzione e sotto-congiunzione di liste, il numero progressivo e i dati personali dei candidati (per lo meno cognome, nome e domicilio), come anche schede non prestampate. 1bis I Cantoni che sostituiscono le schede di rilevamento alle schede elettorali trasmettono agli aventi diritto di voto anche un elenco che indichi i dati personali di ogni candidato nonché la denominazione delle liste, le congiunzioni e le sotto-congiunzioni.64 2 I Cantoni provvedono affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede almeno tre, ma al più presto quattro settimane prima del giorno dell’elezione.65 3 I firmatari possono ottenere al prezzo di costo presso le cancellerie di Stato cantonali schede prestampate suppletive. 64Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). 65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
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