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Art. 30 Richiesta
(art. 32 LSEst) 1 Le richieste di prestazioni di aiuto sociale all’estero o di assunzione delle spese di rimpatrio devono essere presentate alla rappresentanza competente. Il richiedente può farsi rappresentare. 2 Alla richiesta deve essere allegato un bilancio preventivo in cui sono indicati le spese computabili e i redditi computabili. I dati devono essere indicati nella valuta dello Stato ospite. 3 Alla richiesta di prestazione unica deve essere allegato anche un preventivo dei costi.
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Art. 31 Avvio d’ufficio di un procedimento
(art. 33 cpv. 2 LSEst) Se viene a conoscenza del fatto che uno Svizzero all’estero si trova in situazione d’emergenza, la rappresentanza può avviare un procedimento d’ufficio.
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Art. 32 Obblighi del richiedente
(art. 24, 26 e 32 LSEst) 1 Il richiedente deve: - a.
- compilare e firmare i documenti forniti dalla DC;
- b.
- fornire informazioni veritiere e complete sulla sua situazione e su quella dei membri della sua economia domestica;
- c.
- documentare per quanto possibile le sue affermazioni;
- d.
- far valere obblighi di assistenza e mantenimento nonché pretese nei confronti di terzi;
- e.
- segnalare senza indugio alla rappresentanza cambiamenti rilevanti della sua situazione.
2 Se necessario, la DC o la rappresentanza assistono il richiedente nell’espletamento delle formalità per far valere obblighi di assistenza e mantenimento nonché altre pretese nei confronti di terzi.
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Art. 33 Collaborazione della rappresentanza
(art. 32 LSEst) 1 La rappresentanza informa il richiedente dei suoi diritti e doveri. 2 Se necessario e possibile, consiglia e assiste il richiedente.
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Art. 34 Decisione
(art. 33 LSEst) 1 La DC decide sulla base dei documenti forniti dalla rappresentanza. Se necessario, può procedere a ulteriori accertamenti. 2 In casi urgenti e in casi di rigore la DC può accordare al richiedente una prestazione unica sulla base dei documenti presentati e senza disporre del preventivo dei costi. 3 La prestazione unica viene accordata per mezzo di una garanzia di assunzione dei costi. 4 La rappresentanza notifica la decisione al richiedente. 5 Se la DC respinge la richiesta poiché secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera c la permanenza nello Stato ospite non è giustificata, la rappresentanza informa il richiedente in merito alla possibilità di assunzione delle spese del viaggio di rimpatrio.
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Art. 35 Condizioni e oneri
(art. 28 LSEst) Il richiedente che dispone di proprietà fondiarie o di altri valori patrimoniali che al momento non è possibile o ragionevole alienare può essere obbligato a prestare una garanzia.
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Art. 36 Pagamento
(art. 27 LSEst) 1 La prestazione unica è versata conformemente alla garanzia di assunzione dei costi. 2 Le prestazioni periodiche sono pagate mensilmente su un conto o in contanti. Il pagamento è effettuato nella valuta dello Stato ospite. 3 A garanzia di un impiego adeguato da parte dell’avente diritto, la prestazione può essere versata a un terzo. 4 Se appare opportuno, possono essere forniti buoni d’acquisto per determinate merci o effettuati pagamenti diretti a terzi. 5 Le spese amministrative non possono essere computate nella prestazione.
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Art. 37 Inizio della prestazione e anticipi
(art. 27 LSEst) 1 Le prestazioni periodiche sono concesse al più presto a partire dalla presentazione della richiesta. 2 Possono essere concessi anticipi di prestazioni periodiche se il richiedente: - a.
- non può ricevere tempestivamente un aiuto sufficiente da parte di terzi o dello Stato ospite; e
- b.
- si impegna a restituire gli anticipi o cede i diritti alla Confederazione.
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Art. 38 Esclusione
(art. 26 LSEst) 1 In caso di inadempienze di cui all’articolo 26 LSEst l’aiuto sociale può anche essere semplicemente ridotto. 2 È rifiutata, ridotta o revocata soltanto la parte dell’aiuto sociale concessa al membro inadempiente dell’economia domestica. 3 Il motivo di esclusione di cui all’articolo 26 lettera e LSEst include il caso in cui il richiedente rifiuti manifestamente di accettare o di cercare un lavoro ragionevolmente esigibile.
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Art. 39 Obbligo di restituzione
(art. 35 LSEst) Le prestazioni devono essere restituite nelle seguenti valute: - a.
- se al momento della restituzione la persona è domiciliata all’estero: nella valuta dello Stato ospite;
- b.
- se al momento della restituzione la persona è domiciliata in Svizzera: in franchi svizzeri, calcolati in base al tasso di cambio del giorno in cui è stata pagata la prestazione.
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Art. 40 Collaborazione delle società di soccorso
(art. 34 LSEst) 1 Se una rappresentanza chiede la collaborazione di una società svizzera di soccorso all’estero, informa la DC in merito agli accordi conclusi. 2 Gli organi della società di soccorso che assumono compiti in materia di aiuto sociale sottostanno all’obbligo del segreto. Tale obbligo non si applica alle loro relazioni con le autorità competenti della Confederazione.
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Art. 41 Procedura in caso di aiuto sociale urgente
(art. 33 cpv. 2 LSEst) 1 I contributi volti a compensare il costo della vita concessi come aiuto sociale urgente sono computati nelle prestazioni periodiche autorizzate che verranno eventualmente autorizzate in un secondo momento. 2 L’aiuto sociale urgente che si rende necessario durante un soggiorno temporaneo in Svizzera è concesso dal Cantone di dimora conformemente al diritto cantonale. 3 La Confederazione rimborsa le spese sostenute al Cantone di dimora se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - a.
- il richiedente è uno Svizzero all’estero secondo l’articolo 3 lettera a LSEst;
- b.
- la situazione di emergenza è comprovata;
- c.
- il Cantone di dimora ha chiesto la restituzione al richiedente o a terzi ma senza successo.
4 Le spese amministrative del Cantone di dimora non sono rimborsate. 5 L’obbligo di rimborso si estingue dopo tre anni dall’insorgere delle spese.
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Art. 42 Diritto di azione della DC
Se la Confederazione, in virtù delle disposizioni del presente capitolo, presta aiuto sociale a una persona che ha diritto a contributi di mantenimento secondo l’articolo 276 o all’assistenza secondo l’articolo 328 del Codice civile3 (CC), la DC è legittimata a fare valere, nei confronti del debitore del mantenimento, i diritti trasmessi alla Confederazione secondo gli articoli 289 capoverso 2 e 329 capoverso 3 CC.
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