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Art. 11 Diritto all'attribuzione di un'azienda agricola
1Se tra i beni della successione vi è un'azienda agricola, ogni erede può domandarne l'attribuzione nella divisione, ove intenda procedere alla coltivazione diretta e ne sembri idoneo. 2Se nessun erede domanda l'attribuzione dell'azienda agricola per la coltivazione diretta o se quello che ne chiede l'attribuzione non ne sembri idoneo, ogni erede legittimario può domandarne l'attribuzione. 3Se l'azienda agricola è attribuita a un erede che non sia il coniuge superstite, questi può chiedere, ove le circostanze lo consentano, l'attribuzione di un usufrutto su un'abitazione o un diritto d'abitazione, imputandoli sui suoi diritti. I coniugi possono modificare o escludere tale diritto mediante contratto concluso per atto pubblico.
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Art. 12 Rinvio della divisione
1Se l'ereditando lascia come eredi discendenti minorenni, gli eredi devono mantenere la comunità ereditaria fino a che sia possibile decidere se un discendente riprenda l'azienda per la coltivazione diretta. 2Se però un erede legittimo soddisfa le condizioni della coltivazione diretta al momento dell'apertura della successione, l'azienda dev'essergli attribuita. 3Se l'azienda agricola è affittata a lungo termine, l'erede che intenda riprenderla per la coltivazione diretta può domandare che la decisione in merito all'attribuzione sia differita fino, al più tardi, a un anno prima della scadenza del contratto di affitto.
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Art. 13 Diritto all'attribuzione della quota di comproprietà
Se tra i beni della successione vi è una quota di comproprietà di un'azienda agricola, ogni erede può esigere l'attribuzione della quota alle condizioni alle quali potrebbe domandare l'attribuzione dell'azienda.
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Art. 14 Diritto all'attribuzione in caso di proprietà comune
1Se tra i beni della successione vi è una partecipazione, trasmissibile per successione, a rapporti di proprietà comune, ogni erede può domandare di subentrare al defunto, alle condizioni alle quali potrebbe fare valere l'attribuzione dell'azienda agricola. 2Se tra i beni della successione vi è una partecipazione a rapporti di proprietà comune e se questi prendono fine con la morte di un proprietario, ogni erede può domandare di cooperare, al posto del defunto, alla liquidazione della proprietà comune, alle condizioni alle quali potrebbe fare valere l'attribuzione dell'azienda agricola.
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Art. 15 Pertinenze aziendali, azienda accessoria non agricola
1L'erede che fa valere l'attribuzione dell'azienda agricola per la coltivazione diretta può inoltre domandare l'attribuzione delle pertinenze (bestiame, utensili, scorte, ecc.). 2Se un'azienda accessoria non agricola è strettamente connessa a un'azienda agricola, l'erede che fa valere un diritto all'attribuzione può domandare l'attribuzione delle due aziende.
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Art. 17 Imputazione sulla quota ereditaria
1L'azienda agricola è imputata per il valore di reddito sulla quota ereditaria dell'erede coltivatore diretto. 2Le pertinenze sono imputate per il valore d'uso e l'azienda accessoria non agricola per il valore venale.
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Art. 18 Aumento del valore d'imputazione
1Se dall'imputazione per il valore di reddito risulta un'eccedenza dei passivi della successione, il valore d'imputazione è aumentato in corrispondenza ma non oltre il valore venale. 2Inoltre, i coeredi possono domandare che il valore d'imputazione sia aumentato in modo adeguato, se circostanze speciali lo giustificano. 3Sono segnatamente circostanze speciali un prezzo d'acquisto elevato dell'azienda o investimenti importanti effettuati dall'ereditando nei dieci anni precedenti la sua morte.
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Art. 19 Disposizioni dell'ereditando in caso di concorso di eredi
1Se più eredi soddisfano le condizioni per l'attribuzione dell'azienda agricola, l'ereditando può, per testamento o contratto successorio, designare uno di loro come assuntore. 2L'ereditando non può privare del diritto all'attribuzione un erede legittimario che intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo, a favore di un erede che non intende procedere alla coltivazione diretta o non ne sembra idoneo o di un erede istituito. 3Rimangono salve la diseredazione e la rinuncia d'eredità.
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Art. 20 Assenza di disposizioni dell'ereditando
1Se l'ereditando non ha designato l'assuntore, il diritto all'attribuzione dell'erede legittimario è poziore a quello degli altri eredi. 2Negli altri casi, per l'attribuzione è determinante la situazione personale degli eredi.
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Art. 21 Diritto all'attribuzione di un fondo agricolo
1Se tra i beni della successione vi è un fondo agricolo che non fa parte di un'azienda agricola, un erede può domandarne l'attribuzione per il doppio valore di reddito, purché sia proprietario o disponga economicamente di un'azienda agricola e il fondo sia ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale. 2Le disposizioni relative all'aumento del valore d'imputazione per le aziende agricole e alla restrizione della libertà di disporre si applicano per analogia.
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Art. 23 Garanzia della coltivazione diretta; divieto d'alienazione
1Se nella divisione della successione un'azienda agricola è attribuita a un erede per la coltivazione diretta, questi può alienarla nei dieci anni successivi soltanto con l'accordo dei coeredi. 2Tale accordo non è necessario se: - a.
- l'azienda agricola è acquistata da un discendente che intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- b.
- l'erede aliena l'azienda agricola all'ente pubblico per l'adempimento di un compito pubblico conformemente all'articolo 65 od è costretto a separarsene in via forzata;
- c.
- l'erede aliena fondi o parti di fondi agricoli con l'approvazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione (art. 60).
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Art. 24 Garanzia della coltivazione diretta; diritto di compera
1Se, entro il termine di dieci anni, l'erede o il suo discendente cui l'azienda è stata trasferita cessa definitivamente la coltivazione diretta, ogni coerede che intende riprendere la coltivazione diretta e ne sembra idoneo ha un diritto di compera sull'azienda. 2L'erede nei confronti del quale è esercitato il diritto di compera ha diritto al prezzo per il quale l'azienda è stata imputata sulla sua quota nella divisione della successione. Egli ha inoltre diritto a indennizzo per le spese che hanno aumentato il valore dell'azienda; quest'ultime sono computate al valore attuale. 3Il diritto di compera è trasmissibile per successione, ma non cedibile. Esso si estingue tre mesi dopo che il titolare è venuto a conoscenza della cessazione della coltivazione diretta, ma in ogni caso due anni dopo la cessazione medesima. 4Il diritto di compera non può essere esercitato se: - a.
- un discendente intende riprendere l'azienda agricola per la coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- b.
- l'erede muore e uno dei suoi eredi intende riprendere l'azienda agricola per la coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- c.
- l'erede aliena l'azienda agricola all'ente pubblico per l'adempimento di un compito pubblico conformemente all'articolo 65 o è costretto a separarsene in via forzata;
- d.
- l'erede aliena fondi o parte di fondi agricoli con l'approvazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione (art. 60).
5In caso di cessazione della coltivazione diretta in seguito a infortunio o malattia e se il proprietario ha discendenti minorenni, il diritto di compera non può essere esercitato sino a quando non sia stabilito se un discendente può riprendere la coltivazione diretta.
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