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Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato
1L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende: - a.
- qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici;
- b.
- qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici;
- c.
- la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.
2Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.1 3Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:2 - a.
- la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio;
- b.
- la riproduzione di opere delle arti figurative;
- c.
- la riproduzione di spartiti di opere musicali;
- d.
- la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati.
3bisLe riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.3 4Il presente articolo non si applica ai programmi per computer.
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Art. 20 Compenso per l'uso privato
1Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. 2La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. 3I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. 4I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate.
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Art. 21 Decodificazione di programmi per computer
1Chi è autorizzato ad utilizzare un programma per computer può procurarsi, mediante decodificazione del codice del programma o tramite terzi, le informazioni necessarie per l'interfaccia con programmi elaborati indipendentemente. 2Le informazioni per l'interfaccia, ottenute mediante decodificazione del codice di programma, possono essere utilizzate solamente per l'elaborazione, la manutenzione e l'utilizzazione di programmi interoperabili, a condizione che non si pregiudichi in modo intollerabile la normale utilizzazione del programma né gli interessi legittimi dell'avente diritto.
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Art. 22 Ritrasmissione di opere diffuse
1Il diritto di far vedere o udire, simultaneamente e senza modifiche, opere diffuse, oppure di ritrasmetterle nel corso della ritrasmissione di un programma d'emissione può essere esercitato solo dalle società di gestione autorizzate. 2È lecito ritrasmettere opere mediante installazioni tecniche destinate ad un numero limitato di utenti, quali impianti che coprono un edificio plurifamiliare o un complesso residenziale. 3Il presente articolo non si applica alla ridiffusione di programmi della televisione per abbonamento o di programmi che non possono essere captati in Svizzera.
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Art. 22a Utilizzazione delle opere d'archivio degli organismi di diffusione
1Fatto salvo il capoverso 3, i seguenti diritti sulle opere d'archivio degli organismi di diffusione secondo la legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate: - a.
- il diritto di trasmettere senza modifiche, integralmente o in estratti, l'opera d'archivio;
- b.
- il diritto di mettere a disposizione senza modifiche, integralmente o in estratti, l'opera d'archivio in modo che ognuno possa accedervi dal luogo o nel momento di sua scelta;
- c.
- i diritti di riproduzione necessari per l'utilizzazione secondo le lettere a e b.
2Per opera d'archivio di un organismo di diffusione si intende un'opera su supporto audio o audiovisivo, prodotta dall'organismo di diffusione stesso, sotto la sua responsabilità redazionale e con mezzi propri, o da terzi, su suo esclusivo mandato e a sue spese, la cui prima diffusione risale ad almeno dieci anni. Se un'opera d'archivio include altre opere o parti di opere, il capoverso 1 si applica altresì all'esercizio dei diritti su queste opere o parti di opere per quanto queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell'opera d'archivio. 3Se in merito ai diritti secondo il capoverso 1 e alla loro rimunerazione è stato concluso un accordo contrattuale prima della prima diffusione o entro i dieci anni successivi, solo le disposizioni contrattuali sono applicabili. Il capoverso 1 non si applica ai diritti degli organismi di diffusione secondo l'articolo 37. Su domanda della società di gestione, gli organismi di diffusione e i terzi aventi diritto sono tenuti a fornirle informazioni sugli accordi contrattuali.
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Art. 22b Utilizzazione di opere orfane
1I diritti necessari per l'utilizzo di supporti audio o audiovisivi possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate se: - a.
- l'utilizzo concerne fondi di archivi accessibili al pubblico o di archivi di organismi di diffusione;
- b.
- i titolari dei diritti sono sconosciuti o introvabili; e
- c.
- i supporti audio o audiovisivi destinati all'utilizzo sono stati fabbricati o riprodotti in Svizzera almeno dieci anni prima.
2Gli utenti sono tenuti ad annunciare alle società di gestione i supporti audio o audiovisivi che contengono opere orfane.
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Art. 22c Diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse
1Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in emissioni radiotelevisive in connessione con la loro diffusione può essere esercitato soltanto tramite società di gestione autorizzate se: - a.
- l'emissione è stata prodotta prevalentemente dall'organismo di diffusione stesso o su suo incarico;
- b.
- l'emissione era dedicata a un tema non musicale predominante rispetto alla musica e annunciato prima dell'emissione secondo il modo abituale; e
- c.
- la messa a disposizione non pregiudica la vendita di musica su supporti audio o su offerte in linea di terzi.
2Alle condizioni di cui al capoverso 1, il diritto alla riproduzione ai fini della messa a disposizione può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.
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Art. 23 Licenza obbligatoria per l'allestimento di supporti audio
1Se un'opera musicale, con o senza testo, è registrata in Svizzera o all'estero su un supporto audio ed è, in questa forma e con l'autorizzazione dell'autore, proposta al pubblico, alienata o altrimenti messa in circolazione, ogni fabbricante di supporti audio che abbia uno stabilimento industriale in Svizzera può esigere dal titolare del diritto d'autore, contro compenso, la stessa autorizzazione per la Svizzera. 2Il Consiglio federale può prescindere dalla condizione dello stabilimento industriale in Svizzera per le persone appartenenti a Stati che accordano la reciprocità.
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Art. 24 Esemplari d'archivio e copie di sicurezza
1Per assicurare la conservazione di un'opera, è lecito allestirne una copia. Un esemplare dev'essere depositato in un archivio non accessibile al pubblico e designato come esemplare d'archivio. 1bisLe biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei e gli archivi accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari dell'opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali copie non perseguano uno scopo economico o commerciale.1 2La persona che ha il diritto di usare un programma per computer può farne una copia di sicurezza; non sono ammesse deroghe per contratto a tale facoltà.
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Art. 24a Riproduzioni temporanee
La riproduzione temporanea di un'opera è ammessa se: - a.
- è transitoria o accessoria;
- b.
- è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico;
- c.
- serve esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un intermediario o a un'utilizzazione legittima; e
- d.
- è priva di significato economico proprio.
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Art. 24b Riproduzione ai fini di diffusione
1Il diritto di riprodurre opere musicali non teatrali può essere esercitato solo per il tramite di una società di gestione autorizzata se i supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio sono utilizzati ai fini di diffusione dagli organismi di diffusione che soggiacciono alla legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione. 2Le riproduzioni allestite secondo il capoverso 1 non possono essere alienate né messe altrimenti in circolazione; devono essere allestite con mezzi propri dall'organismo di diffusione. Vanno distrutte non appena hanno adempiuto il loro scopo. È fatto salvo l'articolo 11.
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Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili
1Un'opera può essere riprodotta in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione sensoriale dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa. 2Tali esemplari dell'opera possono essere allestiti e messi in circolazione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro. 3L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e la messa in circolazione della sua opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari. 4Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.
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Art. 25 Citazioni
1Sono lecite le citazioni tratte da opere pubblicate, nella misura in cui servano da commento, riferimento o dimostrazione e se la portata della citazione è giustificata dall'impiego fatto. 2La citazione dev'essere indicata in quanto tale; la fonte, come l'autore, se vi è designato, devono essere menzionati.
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Art. 26 Cataloghi di musei, di esposizioni e di vendite all'asta
Nel catalogo pubblicato dall'amministrazione di una collezione accessibile al pubblico è lecito riprodurre opere che si trovano in tale collezione; questa regola si applica anche alla pubblicazione di cataloghi di esposizioni e di vendite all'asta.
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Art. 27 Opere ubicate su suolo accessibile al pubblico
1È lecito riprodurre un'opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione. 2La riproduzione non può essere tridimensionale e non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell'originale.
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Art. 28 Servizi d'attualità
1Per i rendiconti sugli avvenimenti d'attualità è lecito registrare, riprodurre, presentare, diffondere e mettere in circolazione o altrimenti far vedere o udire le opere viste o udite in occasione dell'avvenimento, nella misura in cui lo scopo informativo lo giustifichi. 2A scopo informativo su questioni d'attualità è lecito riprodurre, mettere in circolazione e diffondere o ritrasmettere brevi estratti di articoli di giornale o di relazioni radiofoniche o televisive; l'estratto dev'essere indicato; la fonte e l'autore, se vi è designato, devono essere menzionati.
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